Art. 50 — Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami
[1]L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice e' fatta con ricorso steso in calce all'atto.
[2]Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva