Art. 50Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

[1]L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice e' fatta con ricorso steso in calce all'atto.

[2]Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art50 · fonte su Normattiva