Art. 68 — Istanza di conciliazione
[1]L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa puo' essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente.
[2]Se l'istanza e' proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.
[3]Se e' proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale e da' la disposizione di cui al comma precedente. 18
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
18Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 118, comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna e' soppressa.
Testo vigente dal 21 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva