Art. 65 — Querela di falso
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
Il pretore o il conciliatore, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso, stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva