Art. 67 — Luogo delle udienze
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[1]I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune.
[2]Il conciliatore in caso di urgenza puo' sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, ma non vi puo' tenere l'udienza di discussione.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 3 gennaio 1994 · versione 0 su Normattiva