Art. 67 — Luogo delle udienze
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1994 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374))11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 novembre 1991, n. 374
11con decorrenza dal 2 gennaio 1993
La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.
Testo vigente dal 3 gennaio 1994 al 10 dicembre 1994 · versione 13 su Normattiva