Art. 70-bis
Computo dei termini di comparizione
((I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163-bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa e' rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis quarto comma dello stesso Codice)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva