Art. 70 — Istanza, di abbreviazione dei termini di comparizione
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[1]L'istanza di abbreviazione dei termini di costituzione prevista nell'articolo 166 secondo comma del codice e' inserita in calce all'atto di citazione.
[2]L'atto di citazione, contenente l'istanza di abbreviazione proposta dal convenuto e il decreto, deve essere notificato a cura dell'istante all'attore e agli altri convenuti.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva