Art. 76 — Potere delle parti sui fascicoli
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Le parti o i loro difensori regolarmente costituiti possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 11 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva