Art. 8
Revisione dell'albo
[1]L'albo e' permanente. Esso e' riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo 5.
[2]Il primo presidente della corte d'appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva