Art. 5 — Formazione dell'albo
[1]L'albo e' tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale del Re Imperatore e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.
[2]Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva