Art. 80 — Determinazione delle udienze dei giudici istruttori
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[1]Il presidente del tribunale stabilisce con decreto al principio e alla meta' dell'anno giudiziario i giorni della settimana e le ore in cui ciascun giudice deve tenere udienza per l'istruzione delle cause.
[2]Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva