Art. 85Istanza per imposizione di cauzione

[1]L'istanza del convenuto per l'imposizione di una cauzione all'attore, a norma dell'articolo 98 del codice, deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa.

[2]L'istanza puo' essere proposta successivamente quando e' giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art85 · fonte su Normattiva