Art. 89
Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico
[1]L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del codice e' scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.
[2]Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva