Art. 90 — Indagini del consulente senza la presenza del giudice
[1]Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, e' autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.
[2]Il consulente non puo' ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del codice.
[3]In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva