Art. 194Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione

Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote e' necessaria l'opera di un esperto, questi e' nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'articolo 193 del codice.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art194 · fonte su Normattiva