Art. 194 — Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione
Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote e' necessaria l'opera di un esperto, questi e' nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'articolo 193 del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva