Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Integrazione alla relazione già depositata - Deposito in modalità cartacea e senza previa trasmissione alle parti a mezzo PEC - Lesione apprezzabile del diritto di difesa - Sussistenza - Fondamento. · PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI In genere.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 9-ter, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, il deposito meramente cartaceo dell'integrazione all'elaborato peritale, senza preventiva trasmissione telematica alle parti a mezzo PEC e rituale acquisizione nel fascicolo di cancelleria, integra un'apprezzabile lesione del diritto di difesa poiché preclude alla parte la possibilità di avere piena informazione sul contenuto dell'elaborato peritale e interloquire sullo stesso, così esplicando in modo effettivo il contradditorio.
Cass. civ. n. 35009/2025Sez. LRv. 677157-01
Riguarda ancheart. 16 d.l. 179/2012art. 44 d.l. 90/2014art. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 11 d.lgs. 149/2022
Precedenti: 667830-01, 671570-01, 677363-01, 667408-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Produzione di consulenza di parte volta a confutare la c.t.u. svolta in primo grado - Violazione dell'art. 345 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Utilizzabilità ai fini della decisione. · PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.
La produzione, in grado di appello, di una consulenza di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell'art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 30996/2025Sez. 3Rv. 676718-01
Riguarda ancheart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 671542-02, 675346-01
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Fissazione dei termini ex art. 195, comma 3, c.p.c. o deposito della bozza di consulenza durante la sospensione feriale - Nullità - Sanatoria per rinnovazione - Ammissibilità - Condizioni.
La nullità derivante dalla fissazione dei termini ex art. 195, comma 3, c.p.c. durante la sospensione feriale, ovvero dal deposito della bozza di c.t.u. nello stesso periodo, è sanabile mediante rinnovazione, purché il giudice assegni nuovamente - e contestualmente ad entrambe le parti - il termine per le osservazioni e, successivamente, al c.t.u. quello per il deposito della relazione definitiva, delle osservazioni e della sintetica valutazione delle stesse, così da garantire il pieno contraddittorio e consentire al giudice di esercitare, con integrale cognizione di causa, i poteri di peritus peritorum, valutando la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti, disporre accertamenti suppletivi o addirittura dar corso alla rinnovazione delle indagini o alla sostituzione del consulente.
Cass. civ. n. 21898/2025Sez. 3Rv. 675734-02
Precedenti: 667830-01, 649735-01
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE Espletamento di più consulenze tecniche - Risultati difformi - Adesione all'ultimo parere tecnico - Motivazione della decisione - Contenuto. 78 <!-- pag. 79 --> In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, qualora il giudice aderisca (anche senza una specifica giustificazione) al parere del consulente che ha espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione nel caso in cui il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili.
Cass. civ. n. 15596/2025Sez. 3Rv. 674859-01
Riguarda ancheart. 191 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 665999-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).