Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario

Art. 6Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali

Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane e Regione, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Testo vigente dal 28 giugno 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-06-26;86~art6 · fonte su Normattiva