Art. 6 — Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali
Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane e Regione, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
Testo vigente dal 28 giugno 2024
