Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'.
- Art. 1 — Finalità e oggetto
- Art. 2 — Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia
- Art. 3 — Assistenti del membro nazionale
- Art. 4 — Durata dell'incarico e trattamento economico
- Art. 5 — Poteri del membro nazionale dell'Eurojust
- Art. 6 — Poteri del collegio dell'Eurojust
- Art. 7 — Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa
- Art. 8 — Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune
- Art. 9 — Designazione dei corrispondenti nazionali
- Art. 10 — Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999
- Art. 11 — Norma di copertura
- Art. 12 — Entrata in vigore