Art. 2 — Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182.
Abrogato dal 24 dicembre 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182.
Abrogato dal 24 dicembre 2023
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione, dell'art. 2, comma 1, della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), il quale, nel disciplinare la nomina del membro nazionale dell'Eurojust, prevede, tra l'altro, che esso « (...) è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio». Invero, Il giudice rimettente denuncia il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 41 del 2005 in ragione non della forma del provvedimento previsto da tale disposizione («decreto del Ministro della giustizia»), ma della esclusiva attribuzione al Ministro - e non al Consiglio superiore della magistratura - del potere sostanziale di «nomina»; attribuzione stabilita, secondo l'interpretazione del medesimo rimettente, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del suddetto articolo. Ne deriva che la questione sollevata investe entrambi i commi denunciati e che, pertanto, l'ordinanza di rimessione risulta adeguatamente motivata anche in relazione al comma 1 del citato art. 2.
Art. 105 cost. · Art. 110 cost. · Art. 2 Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2005
urn:nir:stato:legge:2005-03-14;41~art2 · fonte su Normattiva