Il personale di dattilografia e' addetto agli uffici giudiziari e disimpegna esclusivamente mansioni di copia, con i servizi ad essa inerenti. Esso e' assunto mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia. Nella prima attuazione della presente legge il concorso sara' per titoli e per esami, e questi ultimi saranno limitati alla prova pratica. Le norme relative saranno stabilite nel bando di concorso il quale dovra' prevedere altresi' l'attribuzione di voti supplementari, in proporzione al numero degli anni di servizio, ai concorrenti che siano stati assunti come amanuensi e dattilografi a norma dell'art. 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, da almeno un biennio prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non abbiano compiuto i quaranta anni. Si applicheranno inoltre le disposizioni generali in vigore sulle riserve di posti a favore di determinate categorie e sui titoli di precedenza nelle ammissioni agli impieghi pubblici.

Testo vigente dal 3 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1444~art5 · fonte del testo