Il trattamento economico del personale di dattilografia e' indicato nella tabella B annessa alla presente legge. Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella predetta tabella si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente. Ciascuno degli stipendi anzidetti e' suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Testo vigente dal 3 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1444~art6 · fonte del testo