Il Governo e' autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente rivedendo le piante organiche di altri uffici. Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Testo vigente dal 20 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-06-05;416~art2 · fonte su Normattiva