Lo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 14 e seguenti della presente legge, in quanto applicabili, ed in particolare delle disposizioni dell'articolo 22 relative ai titoli di preferenza. Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio superiore della magistratura fissa mediante sorteggio tre trimestri da scegliersi in anni diversi nel triennio precedente all'anno in cui lo scrutinio e' indetto, esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre.

Testo vigente dal 8 gennaio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1~art29 · fonte su Normattiva