Quando si manifesti la necessita' di interventi a carattere d'urgenza per assicurare il normale svolgimento del traffico, l'A.N.A.S. puo' avvalersi, per l'esecuzione in economia dei relativi lavori, del sistema in amministrazione, ai sensi del primo comma, lettera a) e del secondo comma dell'art. 67 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato.

Testo vigente dal 9 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1248~art1 · fonte del testo