Puo' essere disposta l'esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e delle forniture, il cui importo non sia superiore a cento milioni di lire. Nei casi d'urgenza, puo' essere disposta la esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e forniture di importo superiore a lire cento milioni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 23 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-06;366~art12 · fonte su Normattiva