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L'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categoria da E1 a E7, e' disciplinato dalla presente legge. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
- a)agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;
- b)agli edifici classificati nella categoria E 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;
- c)alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali. Le disposizioni della presente legge non si applicano, per quanto concerne la durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli edifici classificati nelle categorie E 2 ed E 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera dell'attivita' e, per quanto concerne il periodo di attivazione degli impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido. Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici.
Testo in vigore dal 19 novembre 1983 al 15 luglio 1991
