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Il territorio nazionale e' suddiviso in sei zone climatiche cosi' individuate: zona A: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600; zona B: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; zona C: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400; zona D: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100; zona E: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; zona F: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000. Il valore dei gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune e' riportato nella tabella allegata. Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia piu' vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantita' pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in piu' o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento. La suddivisione del territorio nazionale in zone climatiche ed il valore dei gradi-giorno per ciascuna zona possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo in vigore dal 19 novembre 1983 al 15 luglio 1991
