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L'esercizio degli impianti di cui all'articolo 1 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime: zona A: dal 1 dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere; zona B: dal 1 dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere; zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere; zona D: dal 1 novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere; zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere; zona F: nessuna limitazione. E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o piu' sezioni. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Testo in vigore dal 19 novembre 1983 al 15 luglio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-11-18;645~art3 · fonte su Normattiva