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Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore Tali impianti non possono essere messi in funzione se non provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti. Le centrali termiche di riscaldamento, senza produzione combinata, a servizio di uno o piu' edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'articolo 1 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonche' per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti. Negli impianti riscaldati con calore proveniente da produzione combinata di elettricita' e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non e' mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale, sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Tali apparecchiature devono essere dotate di dispositivo di attenuazione a valore sigillabile in funzione delle esigenze degli edifici. Il dispositivo di attenuazione deve consentire il funzionamento a regime normale nel periodo di attivazione fissato dall'articolo 3 con le eventuali modifiche di cui all'articolo 6, mentre nei periodi restanti deve consentire un funzionamento a carico attenuato. I periodi giornalieri di attenuazione sono stabiliti secondo il disposto dell'articolo 6 e per essi puo' essere tenuto conto delle esigenze della produzione elettrica. Durante i periodi di attenuazione non possono essere tenute in servizio, nelle centrali termiche di riscaldamento di piu' edifici a mezzo di circuito primario, caldaie semplici per eventuali integrazioni se non agli scopi previsti dal terzo comma. Gli impianti alimentati con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente, senza interruzione giornaliera, purche' corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, con il dispositivo di attenuazione se di potenzialita' superiore a centomila kcal/h, con le stesse modalita' di cui al precedente comma. In caso di potenzialita' inferiore, l'utente deve provvedere, in alternativa alle apparecchiature di termoregolazione, allo spegnimento o all'attenuazione manuale per periodi di funzionamento non consentiti dall'articolo 3.

Testo in vigore dal 19 novembre 1983 al 15 luglio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-11-18;645~art4 · fonte su Normattiva