Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1983 al 15 luglio 1991. Leggi il testo vigente →
In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validita' stagionale. Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, puo' altresi' autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 1, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.
Testo in vigore dal 19 novembre 1983 al 15 luglio 1991
