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Entro quindici giorni dalla data iniziale del periodo di cui al primo comma dell'articolo 3, il sindaco rende noti la zona climatica in cui e' inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi. In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'articolo 1, l'amministratore e, dove questo manchi, gli utenti sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:
- a)l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'articolo 3;
- b)le generalita' e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove questi manchino, le generalita' degli utenti. Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonche' alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1 ottobre 1979. Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata alla potenza dell'impianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma. La sanzione amministrativa e' applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia amministrativa del comune. I relativi proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza. Per le violazioni di cui al quarto comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Testo in vigore dal 19 novembre 1983 al 15 luglio 1991
