Art. 2 — Assunzioni per chiamata diretta
All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico".
Testo vigente dal 20 agosto 1999
