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[1]Le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e quelle dell'art. 9, terzo e quarto alinea della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono estese agli istituti stranieri legalmente riconosciuti aventi sede in Italia o all'estero, a condizione che lo scopo specifico della liberalita' sia di beneficenza, istruzione o educazione, e sussista reciprocita' di trattamento in virtu' di apposito patto convenzionale con lo Stato al quale l'istituto straniero appartiene. Il comma precedente si applica anche alle liberalita' anteriori all'entrata in vigore della presente legge, per le, quali non siano state gia' pagate le imposte relative.

[2]La presente legge, munita del sigillo nello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 10 febbraio 1953

[4]EINAUDI

[5]DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Testo in vigore dal 2 marzo 1953 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;59~artunico · fonte del testo