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Il Ministro della difesa, fermo restando il quadro della riduzione degli organici a quarantatremila unita', stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e' autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti ordinativi, le conseguenti variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 31 agosto 1999 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1999-08-17;301~art2 · fonte su Normattiva