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Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.750 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Le somme attualmente destinate al pagamento degli oneri relativi ai contratti a termine di cui all'articolo 1, comma 1, pari a lire 4.800 milioni in ragione d'anno, confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, con vincolo di destinazione al pagamento degli oneri relativi ai contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 31 agosto 1999 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-08-17;301~art3 · fonte su Normattiva