Art. 8 — Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato
I soggetti che hanno in gestione i servizi di trasporto turistico e le attivita' commerciali connesse di cui all'articolo 5 possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione delle associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.
Testo vigente dal 23 agosto 2017
