Attivita' e servizi Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualita' dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanita', ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilita', ai servizi postali nonche' al ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialita', con le modalita' previste dal presente articolo. Per le finalita' di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire, anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo comma 1, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralita' di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonche' per lo svolgimento di attivita' di volontariato e associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attivita' dei centri multifunzionali, i comuni interessati sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Testo vigente dal 2 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-06;158~art2 · fonte su Normattiva