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E' autorizzata la spesa di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 e di lire 300 milioni per l'anno 1999 per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO), previsto dal 1 luglio al 31 dicembre 1998. Il Ministro degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del funzionario delegato di cui all'articolo 2, comma 2, di importo anche eccedente il limite gia' previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n. 386, e dal regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi alla organizzazione della presidenza italiana sono eseguiti in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione della presidenza e' presentato, entro sei mesi dalla conclusione del periodo di presidenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 5 agosto 1998 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-08-03;262~art1 · fonte del testo