Art. 4 — Presidenza della Conferenza Comitato di presidenza
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La Conferenza e' presieduta dal Ministro degli affari esteri, o dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri delegato per le questioni attinenti all'emigrazione, coadiuvato da un comitato di presidenza composto dal segretario generale del CGIE, dal presidente del CNEL, o suo delegato, dai Ministri di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, o da Sottosegretari di Stato da loro delegati, e da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I lavori della Conferenza possono essere presieduti, nelle diverse tornate o nelle commissioni in cui la Conferenza riterra' di articolarsi, anche da uno dei componenti del comitato di presidenza.
Testo in vigore dal 30 maggio 2000 al 6 giugno 2012
