Art. 6 — Segretariato e segretario generale della Conferenza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 2000 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →
E' istituito il segretariato della prima Conferenza degli italiani nel mondo. Il segretariato e' diretto dal segretario generale, collocato nella posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico anche in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ed assistito da un vice segretario generale. Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del comitato organizzatore, a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario e a consigliere. Il Ministero degli affari esteri non puo' procedere alla copertura dei posti in ruolo lasciati vacanti dai funzionari di cui al presente comma. Il segretariato, che si avvale delle strutture logistiche e amministrativo-contabili del CNEL, e' costituito da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e del CNEL comandati, nei limiti di un contingente globale non superiore a tredici unita'. Il trattamento economico del personale comandato e' a carico dell'amministrazione di destinazione. A seconda delle necessita' e per il tempo strettamente necessario, il segretario generale e' inoltre autorizzato a stipulare non piu' di sei contratti di collaborazione di diritto privato a tempo determinato, non rinnovabili. La misura della remunerazione e' stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sulla base dei criteri correnti nella pubblica amministrazione. Il segretario generale, che e' sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice segretario generale, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e del comitato esecutivo e determina quanto necessario per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, cura la pubblicazione della documentazione preparatoria e degli atti della Conferenza. I relativi impegni di spesa e pagamenti a carico del bilancio del CNEL sono assunti dal segretario generale dello stesso CNEL.
Testo in vigore dal 30 maggio 2000 al 6 giugno 2012
