Art. 7 — Copertura finanziaria
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Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa nel limite massimo e onnicomprensivo di lire 9.400 milioni per l'anno 2000, da iscrivere nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.3.1. "Organi costituzionali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 2000, sul capitolo concernente le spese per il funzionamento del CNEL. La gestione delle somme di cui al comma 1 e' disciplinata dalle norme che regolano l'amministrazione e la contabilita' del CNEL, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.400 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 30 maggio 2000 al 6 giugno 2012
