Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, pari a 450.000 euro per l'anno 2018, a un milione di euro per l'anno 2019, a un milione di euro per l'anno 2020 e a un milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Testo vigente dal 24 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;153~art7 · fonte su Normattiva