All'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se le cose rivestono altresi' un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o piu' comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale».

Testo vigente dal 24 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;153~art6 · fonte su Normattiva