Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri

Art. 5 — Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 23 aprile 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-04-14;63~art5 · fonte su Normattiva