Art. 10 — Strade di bonifica
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Le strade che saranno costruite come opere pubbliche di Bonifica od a cura dello Stato, in base a leggi speciali, o dalla Cassa per il Mezzogiorno saranno classificate, all'atto del collaudo, secondo le disposizioni della presente legge. La classificazione fra le strade statali e' effettuata a norma dell'art. 3; la classificazione fra le strade provinciali o comunali e' effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentite, rispettivamente, le Amministrazioni provinciali e comunali interessate, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e, in caso di opposizione delle Amministrazioni locali, il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993
