Art. 17 — Classificazione anticipata
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Per le strade che non richiedono opere di sistemazione, o che comunque non diano luogo ad opposizioni da parte degli enti, cedente e ricevente, il Ministro per i lavori pubblici puo' procedere alla classificazione di strade statali e provinciali, con le norme previste dagli articoli 3 e 5, anche prima che siano formati i piani di classificazione di cui agli articoli 15 e 16.
Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993
