Art. 19 — Anticipazioni dello Stato alle Province
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
Per l'esecuzione dei lavori, di cui alla presente legge, il Ministero dei lavori pubblici in attesa del perfezionamento delle pratiche relative ai mutui, e' autorizzato ad anticipare sui fondi di cui al precedente art. 18, la quota di spesa a carico delle Amministrazioni provinciali, previo riconoscimento di debito da parte delle stesse. In tal caso, il Ministero dei lavori pubblici dara' comunicazione della anticipazione a quello del tesoro, il quale potra' sostituirsi all'Amministrazione provinciale nell'adempimento delle pratiche necessarie all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti. Il ricavo del mutuo affluira' alle Casse dello Stato a copertura dell'anticipazione fatta. Con decreto del Ministro per il tesoro si provvedera' al reintegro del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993
