Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico

Art. 20 — Controllo e vigilanza del Ministero dei lavori pubblici

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Il Ministero dei lavori pubblici, attraverso i suoi organi centrali e periferici, esercita una azione di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni di appalto e sulla progettazione ed esecuzione dei lavori. La norma, di cui al precedente comma non si applica quando i lavori sono eseguiti senza alcun contributo da parte dello Stato.

Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art20 · fonte del testo