Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico

Art. 22 — Dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

La concessione di contributi, di cui all'art. 18 della presente legge, comporta la dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere relative a tutti gli effetti di legge.

Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art22 · fonte del testo