Art. 23 — Indennità di espropriazione
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Per le espropriazioni necessarie per i lavori, da eseguirsi in applicazione della presente legge, l'indennita' e' determinata nella misura corrispondente alla media del valore venale e dell'imponibile netto catastale capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento, a seconda delle condizioni del fondo e della localita'.
Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993
